Statuto›Titolo VII
Art. 40
In vigore dal 8 lug 1960
Art. 47.
La dispensa di cui all'articolo precedente noti e concessa nè allo studente cui sia stata inflitta, nel corso dell'anno, una punizione, le a quello che si trovi nelle condizioni di fuori corso o ripetente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-10;1429#art-s-40