Art. 40
StatutoTitolo VII

Art. 40

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In vigore dal 8 lug 1960
Art. 47. La dispensa di cui all'articolo precedente noti e concessa nè allo studente cui sia stata inflitta, nel corso dell'anno, una punizione, le a quello che si trovi nelle condizioni di fuori corso o ripetente.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-10;1429#art-s-40