Statuto›Titolo VI
Art. 36
In vigore dal 8 lug 1960
Il Consiglio di amministrazione, su richiesta del Consiglio direttivo, può nominare assistenti volontari da assegnare alle cattedre di insegnamento.
Agli assistenti volontari non sarà corrisposto alcun compenso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-10;1429#art-s-36