StatutoTitolo VI

Art. 36

In vigore dal 8 lug 1960
Il Consiglio di amministrazione, su richiesta del Consiglio direttivo, può nominare assistenti volontari da assegnare alle cattedre di insegnamento. Agli assistenti volontari non sarà corrisposto alcun compenso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-10;1429#art-s-36

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