Art. 4

In vigore dal 15 gen 1960
I versamenti previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto e ai capitoli e articoli corrispondenti per gli esercizi successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 dicembre 1959 GRONCHI MEDICI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1959 Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 166. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-10;1106#art-4

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