Art. 1
In vigore dal 15 gen 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
.
È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Roma il 19 novembre 1959 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Roma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-10;1106#art-1