Art. 2

In vigore dal 15 gen 1960
È istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di "Genetica medica" in aggiunta a quelli indicati, per la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Roma, nella tabella D annessa al predetto testo unico, e successive modificazioni e integrazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-12-10;1106#art-2

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Art. 2 Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di "Genetica medica" presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Roma. — Testo vigente | Portale Normativo