Art. 3

In vigore dal 6 gen 1960
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale, in cui sarà indicato il giorno nel quale dovranno presentarsi e l'Ente o Reparto di destinazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 novembre 1959 GRONCHI ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1959 Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 138. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-18;1086#art-3

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