Art. 2

In vigore dal 6 gen 1960
Il Ministro per la difesa stabilirà, per ciascun Comando di Zona Aerea Territoriale e di Aeronautica, il numero dei militari da richiamare. Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-18;1086#art-2

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Art. 2 Temporaneo richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato dell'Aeronautica militare. — Testo vigente | Portale Normativo