Art. 2
In vigore dal 6 gen 1960
Il Ministro per la difesa stabilirà, per ciascun Comando di Zona Aerea Territoriale e di Aeronautica, il numero dei militari da richiamare.
Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-18;1086#art-2