Art. 1
In vigore dal 6 gen 1960
IL PRESIDENTE, DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744;
Visto l'art. 51 della legge 31 luglio 1954, n. 599;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;
Decreta:
Nel corso dell'esercizio finanziario 1959-60 possono essere richiamati alle armi nell'Aeronautica militare, per istruzione, quaranta sottufficiali di complemento e centoventi militari di truppa in congedo illimitato del ruolo naviganti, del ruolo servizi e del ruolo specialisti, appartenenti a qualsiasi categoria, purchè ancora soggetti ad obblighi militari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-18;1086#art-1