Art. 1

In vigore dal 6 gen 1960
IL PRESIDENTE, DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744; Visto l'art. 51 della legge 31 luglio 1954, n. 599; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa; Decreta: Nel corso dell'esercizio finanziario 1959-60 possono essere richiamati alle armi nell'Aeronautica militare, per istruzione, quaranta sottufficiali di complemento e centoventi militari di truppa in congedo illimitato del ruolo naviganti, del ruolo servizi e del ruolo specialisti, appartenenti a qualsiasi categoria, purchè ancora soggetti ad obblighi militari.
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