StatutoTitolo I

Art. 4

In vigore dal 17 mag 1960
I direttori degli istituti e i professori possono rilasciare alla segreteria attestati riguardanti gli studi compiuti e qualunque attività svolta dagli studenti. In base a tale dichiarazione la Segreteria rilascia i relativi certificati. I direttori possono anche rilasciare certificati, che vengono legalizzati dal rettore, degli studi compiuti, dei lavori fatti e dei risultati ottenuti da privati nei loro istituti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-01;1388#art-s-4

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