Statuto›Titolo I
Art. 5
In vigore dal 17 mag 1960
I professori di ruolo ed incaricati e i liberi docenti hanno l'obbligo di presentare entro il mese di giugno, ai presidi delle rispettive Facoltà, i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nell'anno accademico successivo, e i Consigli delle Facoltà debbono, prima del termine dell'anno accademico, esaminarli e coordinarli, ai sensi dell' del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, specialmente determinando quali corsi debbono avere carattere istituzionale o monografico, e dichiarando inoltre quali corsi si debbono ritenere pareggiati a tutti gli effetti di legge.
Il termine di cui al comma precedente è protratto, per i liberi docenti, che per la prima volta intendano svolgere un corso nella Università di Camerino, fino ad un mese prima dell'apertura dell'anno accademico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-01;1388#art-s-5