Statuto›Titolo I
Art. 4
4 / 39In vigore dal 17 mag 1960
I direttori degli istituti e i professori possono rilasciare alla segreteria attestati riguardanti gli studi compiuti e qualunque attività svolta dagli studenti.
In base a tale dichiarazione la Segreteria rilascia i relativi certificati.
I direttori possono anche rilasciare certificati, che vengono legalizzati dal rettore, degli studi compiuti, dei lavori fatti e dei risultati ottenuti da privati nei loro istituti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-01;1388#art-s-4