Capo I
Art. 6
In vigore dal 7 feb 1960
Non possono far parte delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per merito distinto coloro che siano fra loro parenti o affini entro il quarto grado compreso, coloro che, entro lo stesso grado siano parenti o affini di uno dei concorrenti nonché, per il concorso per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio, coloro che abbiano preparato a qualsiasi titolo qualcuno dei concorrenti alle prove del concorso.
Il provveditore agli studi, qualora venga a mancare qualcuno dei membri delle Commissioni giudicatrici, provvede alla sostituzione con altra persona appartenente alla categoria corrispondente, senza che occorra ripetere le operazioni del concorso già compiute.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-01;1203#art-6