Capo I
Art. 1
In vigore dal 7 feb 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
.
I concorsi per merito distinto, previsti dall' della legge 13 marzo 1958, n. 165, per il passaggio anticipato degli insegnanti elementari alla terza e alla quarta classe di stipendio, sono indetti dai provveditori agli studi ogni anno, nel mese di settembre.
I bandi indicano, per ciascun concorso, il numero dei posti da conferire nonché il termine per la presentazione delle domande da parte dei concorrenti.
I bandi dei concorsi sono pubblicati da ciascun provveditore agli studi mediante affissione per un periodo di quindici giorni all'albo del Provveditorato.
Nel periodo di tempo indicato i bandi medesimi sono affissi negli uffici degli Ispettorati di circoscrizione e delle Direzioni didattiche e un congruo numero di essi è depositato, per la consultazione, da parte degli interessati, negli uffici delle Direzioni didattiche.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione e dei titoli valutabili non può essere inferiore a trenta giorni dall'ultimo giorno del periodo di pubblicazione dei bandi; domande e titoli devono essere presentati al provveditore agli studi competente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-01;1203#art-1