Capo I

Art. 10

In vigore dal 7 feb 1960
La Commissione giudicatrice del concorso per soli titoli dispone di 100 punti: a) 50 punti per la valutazione dei titoli di merito di carattere didattico e di servizio; b) 50 punti per la valutazione delle pubblicazioni e degli altri titoli inerenti alla preparazione culturale e all'attività professionale dei candidati. Tra i titoli di merito di carattere didattico e di servizio la Commissione giudicatrice comprende le qualifiche non inferiori a "distinto", i servizi prestati in classi e scuole speciali nonché nelle scuole pluriclassi di cui all' della legge 1 marzo 1957, n. 90, particolari attestazioni di valore didattico, servizi speciali prestati a favore di istituzioni scolastiche. Agli effetti della valutazione dei titoli di cui alla lettera b) la Commissione tiene conto, oltre che delle pubblicazioni ritenute di valore positivo, del risultato conseguito in concorsi magistrali per effetto dei quali fu ottenuta la nomina in ruolo, dei risultati conseguiti in precedenti concorsi per merito distinto, del diploma di abilitazione alla direzione didattica, o alla vigilanza scolastica, dei diplomi di laurea, dei diplomi conseguiti per esami in seguito alla frequenza di corsi di specializzazione per maestri elementari, organizzati o autorizzati dal Ministero della pubblica istruzione, della attività professionale svolta in seno ad organi scolastici o a favore di enti di cultura. Le sanzioni disciplinari inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile comportano una detrazione di punti. Alla ripartizione dei punti fra le diverse categorie di titoli la Commissione provvede nella sua prima adunanza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-01;1203#art-10

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Art. 10 Regolamento concernente i concorsi per merito distinto riservati al personale insegnante della scuola elementare e l'attribuzione anticipata, per merito, dell'aumento periodico di stipendio. — Testo vigente | Portale Normativo