Capo I

Art. 12

In vigore dal 7 feb 1960
Il provveditore agli studi, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva le graduatorie e dichiara i vincitori del concorso. La graduatoria di merito e quella dei vincitori sono pubblicate dopo l'approvazione da parte del provveditore agli studi, mediante affissione all'albo per un periodo di quindici giorni. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per la presentazione dei ricorsi gerarchici di cui agli articoli 164 e 165 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577. Una copia delle graduatorie e una copia delle relazioni delle Commissioni giudicatrici sullo svolgimento e sui risultati dei concorsi sono inviate al Ministero della pubblica istruzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-01;1203#art-12

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Art. 12 Regolamento concernente i concorsi per merito distinto riservati al personale insegnante della scuola elementare e l'attribuzione anticipata, per merito, dell'aumento periodico di stipendio. — Testo vigente | Portale Normativo