Statuto della libera Università degli studi di Lecce›Capo VII
Art. 85
In vigore dal 25 giu 1960
Il Senato accademico può dichiarare non valido agli effetti dell'iscrizione il corso che, a causa della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-10-22;1408#art-sdl-85