Statuto della libera Università degli studi di LecceCapo VII

Art. 88

In vigore dal 25 giu 1960
Nessun anno di studi è valido, se lo studente non abbia frequentato almeno tre insegnamenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-10-22;1408#art-sdl-88

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Art. 88 Istituzione in Lecce di una libera Universita'. — Testo vigente | Portale Normativo