Art. 85
Statuto della libera Università degli studi di LecceCapo VII

Art. 85

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In vigore dal 25 giu 1960
Il Senato accademico può dichiarare non valido agli effetti dell'iscrizione il corso che, a causa della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-10-22;1408#art-sdl-85