Statuto della Scuola nazionale di meccanica agraria

Art. 26

In vigore dal 17 apr 1960
Le Commissioni di esame sono costituite dal direttore della Scuola, dagli insegnanti di materie tecniche e da due esperti scelti dal direttore stesso. Il presidente della Commissione è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione per gli esami relativi ai corsi di cui alle lettere a) e b) dell'. Le Commissioni di esame relative ai corsi di cui alle lettere c) e d) dell', sono presiedute dal direttore della Scuola o, in caso di impedimento, dall'insegnante di ruolo di materie tecniche più anziano.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-10-13;1373#art-sds-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 26 Approvazione dello statuto della Scuola nazionale di Stato per la meccanica agraria. — Testo vigente | Portale Normativo