Statuto della Scuola nazionale di meccanica agraria
Art. 26
26 / 28In vigore dal 17 apr 1960
Le Commissioni di esame sono costituite dal direttore della Scuola, dagli insegnanti di materie tecniche e da due esperti scelti dal direttore stesso.
Il presidente della Commissione è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione per gli esami relativi ai corsi di cui alle lettere a) e b) dell'.
Le Commissioni di esame relative ai corsi di cui alle lettere c) e d) dell', sono presiedute dal direttore della Scuola o, in caso di impedimento, dall'insegnante di ruolo di materie tecniche più anziano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-10-13;1373#art-sds-26