Statuto della Scuola nazionale di meccanica agraria

Art. 27

In vigore dal 17 apr 1960
Alla Scuola può essere annesso un Convitto per gli alunni che la frequentano. Le norme sull'ordinamento, il funzionamento e l'amministrazione del Convitto, sono stabilite con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta ad approvazione del Ministero della pubblica istruzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-10-13;1373#art-sds-27

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Art. 27 Approvazione dello statuto della Scuola nazionale di Stato per la meccanica agraria. — Testo vigente | Portale Normativo