Art. 6
In vigore dal 10 mar 1960
Qualora la convenzione di cui al precedente non sia rinnovata alla scadenza oppure vengano a cessare per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti in Facoltà ed i posti di cui al precedente saranno senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei titolari e con l'obbligo per gli Enti finanziatori di corrispondere l'eventuale trattamento economico di cessazione che possa spettare ai titolari stessi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 agosto 1959
GRONCHI
MEDICI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 72. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-26;1341#art-6