Art. 1

In vigore dal 10 mar 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni; Veduta la legge della Regione siciliana 28 marzo 1955, n. 20; Veduta la legge della Regione siciliana 13 marzo 1959, n. 6; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Palermo il 23 aprile 1959 per il finanziamento della Facoltà di magistero che viene istituita a nomina dell'articolo seguente, presso la Università di Palermo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-26;1341#art-1

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