Art. 5

In vigore dal 10 mar 1960
Fino a quando non faranno parte della Facoltà di magistero almeno tre professori di ruolo il Consiglio della Facoltà sarà composto (o integrato) da tutti i professori di ruolo di altre Facoltà o scuole cui sono affidati insegnamenti nella predetta Facoltà.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-26;1341#art-5

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