Capo II
Art. 25
In vigore dal 1 gen 1960
Le prove scritte si svolgono sotto la vigilanza di Commissioni osservando, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-26;1088#art-25