Art. 25
Capo II

Art. 25

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In vigore dal 1 gen 1960
Le prove scritte si svolgono sotto la vigilanza di Commissioni osservando, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-26;1088#art-25