Capo I

Art. 5

In vigore dal 1 gen 1960
Per la validità delle deliberazioni delle Commissioni è necessaria la presenza di tutti i componenti i quali si pronunziano con votazione palese ed in ordine inverso di grado e di anzianità. Le Commissioni e i superiori gerarchici esprimono il giudizio dichiarando se il candidato sottoposto a valutazione è idoneo o non idoneo all'avanzamento ovvero se è meritevole o non meritevole di partecipare ad esami, esperimenti, concorsi, ovvero se ha riportato o non riportato l'idoneità nelle prove di esame o negli esperimenti. Il giudizio di non idoneità all'avanzamento deve essere motivato, indicando quali dei requisiti prescritti dalla legge facciano difetto. Quando è richiesta l'assegnazione di un punteggio esso è espresso in ventesimi e si considera assegnato dalla Commissione quello risultante dalla media dei voti assegnati da ciascun membro. È giudicato dalla Commissione idoneo o meritevole il candidato che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti ovvero, quando è richiesta l'assegnazione di un punteggio, il candidato che riporti almeno il punto minimo all'uopo stabilito. Le graduatorie sono formate sulla base dei punti di merito attribuiti al candidato, dando la precedenza, a parità di punti, al candidato che ha maggiore anzianità relativa. Le graduatorie sono approvate dal comandante generale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-26;1088#art-5

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