Art. 3

In vigore dal 18 ago 1960
Alle istituzioni di cui al precedente si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739. I contributi annui a carico dello Stato per il mantenimento degli Istituti suddetti sono stabiliti nella misura indicata nella tabella M, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Napoli, addì 20 agosto 1959 GRONCHI MEDICI - SEGNI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1960 Atti del Governo, registro n. 127, foglio n. 12. - VILLA
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Art. 3 Istituzione di Istituti tecnici industriali in varie regioni. — Testo vigente | Portale Normativo