Art. 2

In vigore dal 18 ago 1960
I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso gli Istituti di cui all' sono indicati nelle tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I e L annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-20;1445#art-2

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Art. 2 Istituzione di Istituti tecnici industriali in varie regioni. — Testo vigente | Portale Normativo