Art. 1
In vigore dal 18 ago 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione tecnica;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
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A decorrere dal 1 ottobre 1959 sono istituiti i seguenti Istituti tecnici industriali:
LOMBARDIA
1. Legnano (Milano): per meccanici e per elettricisti.
2. Gallarate (Varese): per tessili.
3. Saronno (Varese) per meccanici e per elettricisti.
4. Genova: per meccanici e per elettricisti.
TOSCANA
5. Bibbiena (Arezzo): per meccanici, per elettricisti e per radiotecnici.
LAZIO
6. Isola Liri (Frosinone): per meccanici e per elettricisti.
ABRUZZI E MOLISE
7. Campobasso: per meccanici e per elettricisti.
Teramo: per meccanici e per elettricisti.
PUGLIE
9. Andria (Bari): per radiotecnici.
SICILIA
10. Gela (Caltanissetta): per chimici industriali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-20;1445#art-1