Art. 1

In vigore dal 18 ago 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione tecnica; Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1959 sono istituiti i seguenti Istituti tecnici industriali: LOMBARDIA 1. Legnano (Milano): per meccanici e per elettricisti. 2. Gallarate (Varese): per tessili. 3. Saronno (Varese) per meccanici e per elettricisti. 4. Genova: per meccanici e per elettricisti. TOSCANA 5. Bibbiena (Arezzo): per meccanici, per elettricisti e per radiotecnici. LAZIO 6. Isola Liri (Frosinone): per meccanici e per elettricisti. ABRUZZI E MOLISE 7. Campobasso: per meccanici e per elettricisti. Teramo: per meccanici e per elettricisti. PUGLIE 9. Andria (Bari): per radiotecnici. SICILIA 10. Gela (Caltanissetta): per chimici industriali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-20;1445#art-1

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