Art. 9

In vigore dal 15 lug 1960
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica e cultura generale; lingua straniera; economia domestica; tecnica professionale, disegno, storia del costume; igiene del lavoro; economia aziendale; religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-20;1432#art-9

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