Art. 2
In vigore dal 15 lug 1960
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore femminile.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1) scuola professionale per l'abbigliamento, con sezioni per:
sarta per donna;
biancherista per donna.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-20;1432#art-2