Art. 9

Art. 9

9 / 23
In vigore dal 15 lug 1960
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica e cultura generale; lingua straniera; economia domestica; tecnica professionale, disegno, storia del costume; igiene del lavoro; economia aziendale; religione; educazione fisica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-20;1432#art-9