Art. 3
In vigore dal 20 dic 1969
Nella provincia di Bolzano è consentito l'uso disgiunto delle lingue italiana e tedesca nelle insegne, mostre, tabelle, vetrine esterne ed interne degli esercizi previsti dall'articolo 18 del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-08;688#art-3