Art. 2
In vigore dal 18 set 1959
Le facoltà riconosciute ai cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano dal primo comma dell'articolo 85 dello Statuto sono applicabili anche alle persone giuridiche private e associazioni di fatto operanti nel territorio dello stessa Provincia. Gli organi e gli uffici di cui al menzionato primo comma, hanno nei confronti delle anzidette persone giuridiche e associazioni di fatto gli stessi obblighi stabiliti dal terzo comma dell'art. 85.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 agosto 1959
GRONCHI
SEGNI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato
alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n 78. VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-08;688#art-2