Art. 1

In vigore dal 18 set 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visti gli articoli 84, 85, 86 e 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia; Decreta: . In applicazione delle norme contenute nel titolo X dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, gli organi ed uffici delle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo operanti nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, nonché quelli della Regione, della provincia di Bolzano, dei Comuni e degli altri Enti pubblici operanti nel territorio dell'anzidetta Provincia, usano congiuntamente la lingua italiana e quella tedesca nella redazione degli atti e provvedimenti relativi al territorio della provincia di Bolzano, salvo quanto disposto nel comma successivo. Gli atti istruttori ed interlocutori degli organi ed uffici di cui al comma precedente, e la corrispondenza tra i medesimi, possono essere redatti nella lingua italiana o in quella tedesca. Restano ferme le disposizioni di cui al secondo ed al terzo comma dell'art. 85 dello Statuto. È data facoltà, a chiunque vi abbia interesse di chiedere ed ottenere, senza spese, la traduzione nella propria lingua degli atti di cui al comma precedente. Le disposizioni di cui sopra non si applicano nei confronti delle sentenze e dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria nonché delle giurisdizioni amministrative e degli atti notarili.
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