Art. 5
In vigore dal 11 set 1959
Nella tabella 2 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052, e successive variazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
Nella rubrica "Dimensioni massime" la numerazione delle voci 5, 6 e 7 è sostituita dalla seguente: il n. 5 è sostituito dal n. 6 - il n. G è sostituito dal n. 7 - il n. 7 è sostituito dal n. 8.
Le voci 8 e 9 della rubrica "Limiti massimi di peso", le voci 1 e 4 della rubrica "Dimensioni massime", le voci n. 3 lettera a) e n. 5 della rubrica "Limiti di valore e di assegno", sono sostituite dalle corrispondenti voci di cui all'allegato B al presente decreto, firmato dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Nella predetta rubrica "Dimensioni massime" è inserita la nuova voce n. 5 di cui al medesimo allegato B al presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-08;675#art-5