Art. 1
In vigore dal 11 set 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 111;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1950, n. 193;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, n. 582;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, n. 583;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1316;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, n. 819;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1955, n. 1099;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1957, n. 333;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1957, n. 366;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1957, n. 855;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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Nelle tabelle numeri 1 e 2 allegate al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052, concernenti, rispettivamente, le tariffe postali per l'interno della Repubblica ed i limiti di peso, dimensioni, valore ed assegno per gli oggetti affidati all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e per le operazioni ad essa, richieste, già modificate con i decreti del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 111; 22 gennaio 1950, n. 193; 29 giugno 1951, n. 582; 2 agosto 1952, n. 1316; 30 giugno 1954, n. 819; 10 ottobre 1955, n. 1099; 20 marzo 1957, n. 333; 24 marzo 1957, n. 366; 5 settembre 1957, n. 855, sono apportate le variazioni di cui agli articoli seguenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-08;675#art-1