Art. 8
In vigore dal 11 set 1959
Il presente decreto avrà effetto dal 1 settembre 1959, salvo le modificazioni tariffarie previste alla voce n. 13 dell'allegato A, che avranno effetto dal 1 gennaio 1960.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 agosto 1959
GRONCHI
SEGNI - SPATARO - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 67. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-08-08;675#art-8