Art. 4

In vigore dal 18 ago 1960
Alla spesa derivante dall'attuazione del presente decreto verrà fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 luglio 1959 GRONCHI MEDICI - SEGNI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 1 giugno 1960 Atti del Governo, registro n. 127, foglio n. 2. - VILLA
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Art. 4 Istituzione di Istituti tecnici nautici statali per capitani e macchinisti in Pizzo Calabro (Catanzaro) e Siracusa e di una sezione per capitani presso l'Istituto tecnico nautico statale per macchinisti di Carloforte (Cagliari). — Testo vigente | Portale Normativo