Art. 2

In vigore dal 18 ago 1960
Alle istituzioni di cui al precedente articolo si applicano le norme stabilite dagli articoli 6, 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-07-21;1443#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo