Art. 1

In vigore dal 18 ago 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'Istruzione tecnica; Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 353, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: . Sono istituiti dal 1 ottobre 1959: a) un Istituto tecnico nautico statale per capitani e macchinisti in Pizzo Calabro (Catanzaro); b) un Istituto tecnico nautico statale per capitani e macchinisti in Siracusa; c) la sezione per capitani presso l'Istituto tecnico nautico statale per macchinisti di Carloforte (Cagliari). I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso i predetti Istituti sono indicati nelle tabelle A, B, C, annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-07-21;1443#art-1

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