Art. 2

In vigore dal 17 ott 1959
È istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di lingua e letteratura inglese in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pavia nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-03;772#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo per l'insegnamento di lingua e letteratura inglese presso la Facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' degli studi di Pavia. — Testo vigente | Portale Normativo