Art. 1
In vigore dal 17 ott 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Veduta la legge 26 luglio 1957, n. 741;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
.
È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Pavia in data 21 febbraio 1959 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di lettere e filosofia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-03;772#art-1