Art. 1

In vigore dal 17 ott 1959
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni; Veduta la legge 26 luglio 1957, n. 741; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Pavia in data 21 febbraio 1959 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di lettere e filosofia.
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