Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 17 ott 1959
È istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di lingua e letteratura inglese in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pavia nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-03;772#art-2