Art. 38

In vigore dal 1 gen 1960
Quando i lavori sono suscettibili di arrecare pericolo ad una miniera o cava confinante, l'ingegnere capo può prescrivere che venga eseguito un piano unico da un topografo scelto d'accordo tra le parti, fissando un termine per la presentazione del piano. In caso di mancato accordo tra le parti e comunque scaduto inutilmente il termine, l'ingegnere capo con provvedimento definitivo precede alla nomina del topografo ripartendo tra gli interessati l'onere della spesa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-38

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Art. 38 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo