Art. 37

In vigore dal 1 gen 1960
Entro il mese di marzo di ogni anno, è consegnata al Distretto minerario una copia dei piani topografici aggiornati fino al 31 dicembre precedente con la firma del direttore e del topografo e può essere ritirata la copia depositata l'anno precedente, purchè i lavori rappresentati in questa siano riprodotti, nel nuovo piano. In caso di nuovo esercizio la copia dei piani deve essere consegnata al Distretto minerario entro sei mesi dall'inizio dei lavori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-37

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Art. 37 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo