Art. 36

In vigore dal 1 gen 1960
I piani sono conservati in luogo della miniera o della cava accessibile in ogni tempo e, a richiesta, sono esibiti ai funzionari del Corpo delle miniere. Altro esemplare completo di riserva degli stessi piani e conservato in diverso sito della miniera o della cava e deve essere prontamente reperibile. Sui piani medesimi gli avanzamenti sono tenuti al corrente mensilmente. Sono altresì indicate le vie sotterranee abbandonate, i cantieri incendiati nonché le opere eseguite per regolare la ventilazione e per assicurare la protezione dalle acque o dagli incendi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-04-09;128#art-36

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Art. 36 Norme di polizia delle miniere e delle cave. — Testo vigente | Portale Normativo