Art. 4
In vigore dal 5 mag 1959
Le modificazioni apportate con il presente decreto al quinto comma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 28 novembre 1940, n. 1768, non si applicano al personale delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici, che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti iscritto al Fondo di previdenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;225#art-4